Comitato
Direttivo
Presidente Marco
Bessi mbessi@alice.it
Vicepresidente Mussi Ivano mussi.ivano@libero.it
Vicepresidente Donatella
Bedon.
Segretario
Tesoriere
Consiglieri
Bedon Raffaella
Curatella Giuseppe giuseppe.curatella@libero.it
Fieni Giuseppina
Gurian Egidio egidiogurian@alice.it
Pedroni Pierino pierino.silvia@alice.it
Nuvolosi Silvana silvana.nuvolosi@live.it
Piredda Ottavio ottavio.piredda@aslmi1.mi.it
Galeazzi Enrica enricagaleazzi@fastwebnet.it
Galeazzi Enrica enricagaleazzi@fastwebnet.it
S T A T U T O
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Articolo 1
Costituzione, denominazione, durata.
E’ costituita
l’associazione di volontariato denominata
“MOVIMENTO PER
I DIRITTI DEL CITTADINO MALATO”
1.1 “, che in seguito sarà denominata
“Associazione”.
1.2 – L’Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato
266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.
Articolo 2
Sede legale e sedi secondarie
2.1 – L’Associazione ha sede in Abbiategrasso, Piazza Cazzamini Mussi, 1 e può
costituire sedi secondarie.
2.2 – Il trasferimento della sede
principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione
dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo,
con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua
deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
Articolo 3
Finalità
3.1 – L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione, personale, spontanea
e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale.
3.2 – L’Associazione, in
considerazione del patto di costituzione intende perseguire: il rispetto del
diritto alla tutela della salute sancito dall’Art. 32 della Costituzione, la
tutela della dignità e della tutela della persona malata, la riduzione e
l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono tra persone e i servizi socio
– sanitari, il miglioramento dei rapporti tra utenti e operatori sanitari.
3.3 – Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto,
l’Associazione si propone di promuovere iniziative di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e degli operatori professionali e politici, attraverso
la stampa, assemblee, incontri di formazione e informazione sulla salute,
monitoraggio sulla situazione dell’ospedale attraverso incontri con la
Direzione generale dell’Azienda Ospedaliera, Pubblicazioni, raccolta di firme,
elaborazione di documenti e proposte, apertura di sportelli per: 1) ricezione
reclami riguardanti danni e disagi subiti dal cittadini che si sono rivolti
alle strutture sanitarie, 2) consulenze per richieste d’invalidità civile e
provvidenze economiche relative, assistenza protesica.
3.4 – Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti.
3.5 – L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali,
nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.
Articolo 4
Aderenti
all’associazione
4.1 – All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli
ideali. L’ammissione è deliberata dal
Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del
richiedente.
4.2 – Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di altri organismi
associativi e persone giuridiche che abbiano scopi e finalità analoghi a quelli
dell’Associazione, nella persona di un solo rappresentante designato con
apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
4.3 – Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare
senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di
delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi
aderente nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione
deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.
4.4 – Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime
preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione
dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
4.5 – Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione e il
numero degli aderenti è illimitato.
4.6 – La qualifica di aderente si perde per:
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare òle
prestazioni programmate;
- decesso;
esclusione deliberata dagli organi competenti in
conformità al presente statuto per comportamento contrastante con gli scopi
statutari e/o persistente violazione delle regole dell’Associazione;
- morosità.
4.7 – La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con
delibera del Consiglio Direttivo.
4.8 – La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione
dell’aderente dall’Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato,
il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio
dei Garanti (se nominato) o all’Assemblea degli aderenti mediante raccomandata
inviata al Presidente dell’Associazione.
Articolo 5
Diritti e doveri dell’aderente
5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali
dell’associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere
patrimoniale ed è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di
recesso, di decesso o della perdita della qualità di aderente e deve essere
versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
5.2 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
5.3 – Gli aderenti hanno diritto:
·
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il
pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
·
all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
·
di conoscere i programmi con i quali l’Associazione
intende attuare gli scopi sociali;
·
di partecipare alle attività promosse
dall’Associazione;
·
di accedere ai documenti e agli atti
dell’Associazione;
·
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5.4 – Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo
spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a
tenere un comportamento verso gli altri soci ed all’esterno animato da spirito
di solidarietà e conforme agli scopi dell’Associazione.
5.5 – Gli aderenti hanno l’obbligo di:
·
osservare le norme del presente statuto e le
deliberazioni adottate dagli organi sociali;
·
contribuire nei limiti delle proprie possibilità al
raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e
volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
·
versare il contributo associativo annuale stabilito
dall’Assemblea;
·
svolgere le attività preventivamente concordate con i
referenti e deliberate dagli organi sociali;
·
astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in
contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione.
5.6 – Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non
possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro
subordinato o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’Associazione.
Articolo 6
Organi sociali dell’Associazione
6.1 – Organi dell’Associazione sono:
·
Assemblea degli aderenti;
·
Il Consiglio Direttivo;
·
Il Presidente.
6.2 – Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e
garanzia:
·
Il Collegio dei Revisori del Conti;
·
Il Collegio dei Garanti.
6.3 – Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di
tre anni e possono essere riconfermati.
Articolo 7
Assemblea degli aderenti
7.1 – L’Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto
ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti
gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore
del contributo versato.
7.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria
almeno una volta all’anno e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le
esigenze dell’Associazione.
7.3 – La convocazione può avvenire anche si richiesta di almeno un terzo (1/3)
del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti.
7.4 – L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
·
l’approvazione del programma e del preventivo
economico per l’anno successivo;
·
l’approvazione della relazione di attività e del
rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
·
l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o
proposte dal Consiglio Direttivo.
7.5 – Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
·
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
·
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se
previsto);
·
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti (se previsto);
·
approvare gli indirizzi e il programma delle attività
proposte dal Consiglio Direttivo;
·
ratificare i provvedimenti di competenza
dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
·
approvare il regolamento interno all’uopo predisposto
dal Consiglio Direttivo;
·
fissare l’ammontare del contributo associativo.
7.6 – L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle
proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione
dell’Associazione.
7.7 – Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo
scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze
indicate all’art. 15.
7.8 – L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione,
mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite
lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi
la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante
affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di
convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora
e della data dell’adunanza.
7.9 – L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee
modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse
particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione
di una sede adatta.
7.10 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con
la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
7.11 – In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello
stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.12 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro
aderente.
7.13 – All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà
redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
7.14 – Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante
affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto
nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono
impegnative per tutti gli aderenti.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
8.1 – L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composta da 7 a 9
Consiglieri, -
8.2 – I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente,
durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
8.3 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri
componenti il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice presidenti).
8.4 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti
ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza
dei due terzi (2/£) dei soci.
8.4.1 – Il Consiglio
Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite
telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della
comunicazione da parte dei destinatari.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di
telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la
riunione.
8.4.2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente,
almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo
(1/3) dei componenti. In tale seconda
ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta.
8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e
rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8.4.4 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la
maggioranza dei suoi eletti.
8.4.5 – Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti.
8.4.6 – Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto
dal presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle
riunioni del Consiglio Direttivo.
8.5 – Compete al Consiglio Direttivo:
·
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione ad eccezioni di quelli che la legge o lo statuto riservano
all’Assemblea;
·
predisporre l’eventuale regolamento interno per la
disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
·
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il
preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio finanziario;
·
determinare il programma di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea,
promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
·
eleggere il Presidente e il Vice Presidente più Vice
Presidenti;
·
nominare il Segretario e il Tesoriere o il
Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti
il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
·
accogliere o respingere le domande degli aspiranti
aderenti;
·
deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
·
ratificare, nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di
necessità e di urgenza;
·
assumere il personale strettamente necessario per la
continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti
consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
·
istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui
coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio
e alle Assemblee;
·
nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni
assunte dall’Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
8.6 – Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più
membri del Consiglio stesso.
8.7 – Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo
effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima
Assemblea convocata successivamente alla nomina. I Componenti così nominati scadono con gli
altri componenti.
Articolo 9
Presidente
9.1 – Il
Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei
voti e dura in carica tre anni.
9.2 – Il
Presidente:
·
ha la firma e la rappresentanza legale
dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
·
dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
·
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali
ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura
a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati,
rilasciandone liberatorie quietanze;
·
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle
liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità
giudiziaria e Amministrativa;
·
presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo;
·
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione;
·
conferisce agli aderenti procura speciale per la
gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
·
in caso di necessità e di urgenza assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione successiva.
9.3 – In caso di
assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal
Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per approvazione della
relativa delibera.
9.4 – Di fronte
agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice
Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 10
Collegio dei Revisori del Conti
10.1 – L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da
tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e,
quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori
Contabili. Le eventuali sostituzioni dei
componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento
dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata
successivamente alla nomina. I
componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10.2 – Il Collegio:
·
elegge tra i suoi componenti il Presidente;
·
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi
vigenti per i revisori dei conti;
·
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno
degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
·
può partecipare alle riunione del Consiglio Direttivo
e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
·
riferisce annualmente all’Assemblea con relazione
scritta e trascritta nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.
Articolo 11
Collegio dei Garanti
11.1 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del
Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla
prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli
altri componenti.
11.2 – Il Collegio:
·
ha il compito di esaminare le controversie tra gli
aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli
organi e tra gli organi stessi;
·
giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure
e il suo lodo è inappellabile.
Articolo 12
Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il
diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
nell’interesse dell’Associazione.
Articolo 13
Patrimonio e Entrate
13.1 – Il Patrimonio dell’Associazione e costituito:
·
da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
·
donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti
destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
·
contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati
destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
·
da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze
di bilancio.
13.2 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
·
contributi degli aderenti per le spese relative alle
finalità istituzionali dell’Associazione;
·
contributi privati;
·
contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni
pubbliche;
·
contributi di organismi internazionali;
·
donazioni e lasciti testamentari non destinati ad
incremento del patrimonio;
·
rimborsi derivanti sa convenzioni;
·
rendite i beni mobili o immobili pervenuti
all’Associazione a qualunque titolo;
·
entrate da attività commerciali e produttive
marginali;
·
fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
13.3 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal
Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte
del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del
Consiglio Direttivo.
Articolo
14
Esercizio sociale e
Bilancio
14.1 – Ogni anno devono essere redatti, a
cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio finanziario. I bilanci
devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori, se previsto,
almeno 30 giorni prima della presentazione dell’Assemblea.
14.2 – Dal bilancio consuntivo devono
risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e
voci analitiche.
14.3 – Il bilancio coincide con l’anno
solare.
14.4 – Gli utili e gli avanzi di gestione
devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo
3. E’ vietata la distribuzione in
qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché i fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Articolo
15
Modifiche dello Statuto
e Scioglimento dell’Associazione
15.1 – Le proposte di modifica dello Statuto
possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e da almeno un
decimo degli aderenti. Le relative
deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre
quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
15.2 – Lo scioglimento e quindi la
liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e
approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti,
dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.
15.3 – I beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti
in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni
dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto
dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve
agli aderenti.
Articolo
16
Disposizioni finali
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice
Civile, alla legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul
volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali
variazioni.
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